Dispositivi senza Destinazione Medica: Cosa Devi Sapere

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Dispositivi senza Destinazione Medica: Cosa Devi Sapere

Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) non riguarda solo dispositivi medici, ma include anche una serie di prodotti senza una destinazione d’uso medica, elencati nell’Allegato XVI del Regolamento.

Sebbene non siano impiegati a fini medici, questi dispositivi presentano rischi simili a quelli dei dispositivi medici e, per questo motivo, sono soggetti agli stessi requisiti di sicurezza e prestazione.

Quali sono questi dispositivi? 

Ecco i gruppi di prodotti regolamentati pur non avendo finalità mediche:

  • Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti sull’occhio.
  • Protesi e impianti chirurgici non medici (es. estetici), destinati a modificare l’anatomia o a fissare parti del corpo.
  • Sostanze o filler cutanei per uso estetico, iniettabili sotto la pelle o nelle mucose.
  • Apparecchiature per la riduzione del tessuto adiposo (es. liposuzione, lipolisi, lipoplastica).
  • Dispositivi a radiazione elettromagnetica ad alta intensità (laser, IPL, ecc.) utilizzati per epilazione, fotoringiovanimento, trattamenti estetici.

Requisiti Regolatori 

Sebbene privi di scopo medico, questi dispositivi devono:

  • Rispettare i requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’Allegato I MDR.
  • Essere accompagnati da documentazione tecnica (Allegati II e III).
  • Essere oggetto di una valutazione clinica basata su evidenze scientifiche.
  • Essere soggetti a sorveglianza post-commercializzazione (PMS/PMCF).
  • Avere una marcatura CE, come qualsiasi altro dispositivo medico conforme al MDR.

Specifiche Comuni e Valutazione Clinica

Per questi prodotti, la Commissione Europea può adottare delle Specifiche Comuni (SC), che definiscono:

  • Le modalità per la gestione del rischio.
  • I criteri minimi per la valutazione della sicurezza.
  • La necessità di indagini cliniche, salvo adeguata giustificazione dell’equivalenza con dispositivi analoghi.

Obblighi dei Fabbricanti

  • Implementare un sistema di gestione della qualità (SGQ).
  • Condurre e aggiornare una valutazione clinica.
  • Monitorare costantemente i dispositivi con un sistema di sorveglianza post-commercializzazione.
  • Segnalare eventi avversi e adottare misure correttive in caso di incidenti o rischi.
  • Estensione futura dell’Allegato XVI

La Commissione Europea può ampliare l’elenco dei dispositivi inclusi nell’Allegato XVI attraverso atti delegati, ogni volta che:

  • Sussistano rischi analoghi a quelli dei dispositivi medici:

oppure

  • Vi siano esigenze di salvaguardia della salute pubblica.

 

Se desideri maggiori dettagli sui Dispositivi senza destinazione Medica, il nostro team di esperti è a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande. 

 
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